Somministrazione alimenti e bevande, chi è e di cosa si occupa la figura del Preposto

Quando si parla di attività di somministrazione di alimenti e bevande avrete sicuramente sentito parlare della figura del preposto, ma chi è? Di cosa si occupa precisamente?


Per questo tipo di attività bisogna infatti distinguere la figura del legale rappresentante da quella del preposto, soggetto che può anche essere esterno all’attività e che deve essere in possesso di determinati requisiti.


Nello specifico, il Ministero dello Sviluppo Economico, con il parere ministeriale 12/01/2016, n. 3075, ha chiarito che, qualora il titolare difetti dei requisiti professionali richiesti per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, è possibile nominare un preposto professionalmente qualificato allo svolgimento di tale attività, che non deve essere necessariamente legato contrattualmente alla ditta, e che non deve essere sempre presente all’interno dell’esercizio commerciale, fermo restando che la nomina deve essere effettiva, per cui il preposto assume tutti i poteri e le responsabilità che il ruolo richiede.


Diversa, invece, è la posizione del titolare dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande o del legale rappresentante, in quanto le disposizioni in materia di pubblica sicurezza esigono che sia assicurata una costante presenza nell’ambito della sede (fatte salve eventuali assenze temporanee per comuni esigenze).

La figura del preposto per le attività di somministrazione alimenti e bevande

Il Ministero specifica che un soggetto titolare di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, che sia intestatario di più autorizzazioni relative a diversi esercizi:


– qualora sprovvisto dei requisiti professionali, può nominare un preposto anche per più esercizi commerciali;


– è, invece, obbligato alla nomina di un rappresentante legale diverso per ciascun esercizio, che sia in possesso dei requisiti per il rilascio della licenza;


Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il sopra citato parere, ha chiarito, peraltro, che il legale rappresentante non è tenuto ad essere in possesso dei requisiti morali richiesti dalla legislazione commerciale, considerato che questi ultimi sono espressamente richiesti in capo al soggetto titolare dell’attività, nonché al preposto all’attività.

Perché è importante nominare un preposto alla somministrazione di alimenti e bevande

L’importanza del preposto alla somministrazione di alimenti e bevande è essenziale, dal momento che quest’ultimo sovrintende l’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un potere di iniziativa. Inoltre tale figura è necessaria per ottenere il permesso ad avere la licenza o SCIA di somministrazione di alimenti e bevande.


(Non sai di cosa si tratta? Leggi il nostro articolo “SCIA Somministrazione alimenti e bevande - Come aprire Ristorante o bar a Roma”).


Ma quindi, quali sono i requisiti che deve possedere un preposto? Ci sono altre condizioni da soddisfare?

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Requisiti per ottenere la nomina di preposto alla somministrazione di alimenti e bevande

Per poter risultare operativo come preposto occorre che la persona designata (Interna/Esterna), possieda almeno uno dei seguenti requisiti:


a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione degli alimenti, istituito riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;


b) avere esercitato, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, in proprio attività d'impresa nel settore alimentare di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore;


c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti;


d) essere in possesso dell’iscrizione al Registro Esercenti del Commercio di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 ottenuta per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’art. 12, comma 2 del D.M. 4 agosto 1988, n. 375.

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