II responsabile tecnico per le attività di servizi alla persona

Se sei titolare di un’attività di servizi alla persona, come ad esempio parrucchiere, estetista, onicotecnica o tatuatore, ma sei sprovvisto del diploma professionale, dovrai incaricare un responsabile tecnico, ovvero quella figura che, all’interno dell’attività, possiede i requisiti professionali richiesti dall’art. 3 della L. n. 1/1990 e sovraintende all’attività, assumendosene le responsabilità.


Spesso è lo stesso titolare dell’impresa artigiana a possedere la qualifica professionale di estetista e a svolgere la funzione di responsabile, tuttavia quest’ultimo può decidere di nominare quale responsabile tecnico un altro soggetto, come un dipendente o un socio.

A differenza del preposto alla somministrazione, il responsabile tecnico di attività artigiana deve essere, in ogni caso, presente all’interno dell’attività e può svolgere tale funzione solo in quella sede.

Di conseguenza, quando una ditta decide di aprire più sedi, e/o unire il servizio di acconciatore a quello di estetica, il titolare, anche qualora possedesse i requisiti professionali, è tenuto a nominare un nuovo responsabile tecnico per la tipologia di attività, o per la sede ove non può presenziare personalmente.


Occorre, inoltre, ricordare che per le attività di onicotecnica, tatuaggi e piercing non è possibile nominare un responsabile tecnico che sia diverso dal titolare dell’attività, il quale sarà pertanto tenuto a possedere tutti i requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente. Di conseguenza, le uniche attività che per cui è consentito nominare una figura esterna come responsabile tecnico sono esclusivamente quelle di estetista e acconciatore.


Come avere più servizi all’interno della propria attività di servizi alla persona

Innanzitutto, un’attività di bellezza può comprendere le seguenti categorie:

-       Estetista

-       Onicotecnica

-       Acconciatore

-       Tatuatore e Piercer

Per poter gestire un salone di bellezza multiservizi con un’unica partita iva, è necessario seguire questo semplice schema.


a)     Se il titolare è qualificato per svolgere le attività di onicotecnica o di estetica, può nominare un responsabile tecnico per acconciatore.

b)    Se il titolare ha la qualifica di acconciatore, può nominare come responsabile tecnico soltanto un dipendente qualificato in estetica.

c)     Se il titolare non ha nessuna qualifica, deve nominare sia il responsabile tecnico di estetica, che di acconciatore.


Le prestazioni di onicotecnica possono essere effettuate dai soggetti abilitati all’attività di estetica, ma non viceversa. Se il titolare ha la qualifica di estetica non ha bisogno di inquadrare ulteriori figure tecniche. Se il titolare non ha alcuna qualifica, basterà che assuma e nomini responsabile tecnico un soggetto qualificato per l’estetica.


Oppure, un’altra pratica opzione è quella del così detto “affitto di poltrona”, così come di seguito illustrato.

L’affitto di poltrona

Un’alternativa maggiormente flessibile per riunire diverse specializzazioni in un unico centro estetico è quello di ricorrere all’affitto di poltrona.

Si tratta di una particolare forma di coworking che presuppone, però, una compresenza di diversi soggetti ciascuno titolare di una propria partita iva all’interno dello stesso locale.


La formula dell’affitto di poltrona prevede che, all’interno di un locale adibito ad acconciatore e/o estetica, il titolare dell’impresa possa concedere in affitto una o più postazioni di lavoro a professionisti indipendenti in possesso di propria partita iva e di qualifica professionale.


Il MISE ha ampiamente chiarito che è possibile l’affitto incrociato tra acconciatore ed estetista: il primo può affittare la cabina al secondo, il secondo può affittare la poltrona al primo (pareri 21864/2015 e 32215/2016).


Sulla scorta di questo parere è ipotizzabile la facoltà, per acconciatori ed estetisti, di affittare la poltrona a onicotecnici, in quanto, come già evidenziato, l’onicotecnica è una attività compresa in quella di estetica.


Invece, per quanto riguarda l’affitto di poltrona a tatuatori e piercers all’interno di attività di estetica e/o acconciatore, le previsioni sono ancora lacunose, in assenza pareri del MISE a riguardo.

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